L’articolo 39 affronta le situazioni che necessitano di intervento.

L’articolo 39 del Piano di Tutela Acque Veneto si suddivide in numerosi commi: in particolare 1, 3 e 5 riguardano le diverse casistiche che necessitano di interventi di adeguamento, generalmente consistenti nell’installazione di impianti di trattamento delle acque di pioggia.

Comma 1: attività potenzialmente molto inquinanti

Scendendo un po’ più nello specifico, il comma 1 è relativo agli insediamenti elencati nell’allegato F ovvero quelle attività potenzialmente molto inquinanti (ad es. industrie chimiche, macelli, concerie, etc.) che necessitano di un piano di gestione delle acque di dilavamento.

Tutte le attività rientranti nell’allegato F devono presentare un piano di adeguamento all’autorità competente, eventualmente dimostrando che non sono previste attività potenzialmente inquinanti: ad esempio se le lavorazioni avvengono tutte all’interno dei fabbricati produttivi non vi è possibilità di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente. Caso del tutto simile si ha allorquando depositi di materie prime o rifiuti sono protetti con tettoie.

Se invece si rientra nella casistica del comma 1 e si hanno le condizioni per il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, ovvero solidi sospesi, idrocarburi e COD, si rende necessaria la progettazione e l’installazione di un vero e proprio impianto di depurazione che permetta l’abbattimento degli inquinanti sino al rispetto dei limiti allo scarico indicati nelle tabelle in allegato al PTA, a seconda che lo scarico sia su corpo idrico superficiale o fognatura (dove sia un certo effetto diluizione) oppure sul suolo.

Comma 3: dilavamento estinto dopo la fase di transitorio

Per quanto riguarda il comma 3, questo è relativo sostanzialmente alle attività o superfici per cui il dilavamento di sostanze inquinanti possa considerarsi estinto una volta esaurita la fase di transitorio, ovvero l’inizio dell’evento meteorico che trascina le maggiori concentrazioni di sostanze pericolose e pregiudizievoli.

Generalmente viene applicato per gli interventi di adeguamento su piazzali e parcheggi di grandi dimensioni, tenendo conto che il valore discriminante è 5.000 mq:

  • per estensioni superiori si rende necessario l’inserimento di un impianto di trattamento prima dello scarico nel ricettore finale.
  • Per aree inferiori, le reti meteoriche possono essere inviate direttamente allo scarico.

Piano di Tutela Acque Veneto: i sistemi di trattamento

Un breve excursus sui sistemi di trattamento: essi possono essere in discontinuo o in continuo.

Sistemi di trattamento in discontinuo

Sono costituiti dalle vasche di prima pioggia, che comportano l’accumulo del velo idrico dei primi 5 mm di pioggia distribuiti sull’intera superficie scolante.

Tradizionalmente questi 5 mm sono mutuati da una vecchia normativa della Regione Lombardia, una delle prime a trattare l’argomento, in cui corrispondevano ai primi 15 minuti della precipitazione, ovvero il transitorio con la maggiore concentrazione di inquinanti.
Gli impianti di prima pioggia sono quindi dimensionati per l’accumulo di un volume d’acqua di 50 mc/ha (5 mm per la superficie): una volta raggiunto il volume, questi si chiudono ed inizia il processo di chiarificazione che consiste nella separazione dei solidi sospesi per gravità e nella flottazione degli oli e dei materiali più fini.
Il sistema può essere ulteriormente migliorato mediante l’installazione, a valle, di un ulteriore vasca di disoleazione.

Lo svuotamento avviene mediante elettropompa e deve avvenire entro 48 ore dall’inizio dell’evento meteorico, al fine di avere il volume disponibile per l’evento successivo.

Sistemi di trattamento in continuo

I sistemi in continuo sono invece dimensionati per trattare tutta la portata in transito, sempre attraverso un processo di sedimentazione e di disoleazione che generalmente avviene mediante pacchi a coalescenza.

Le differenze sono ovviamente in termini di costo delle opere, di gestione delle stesse oltre che di iter autorizzativi dell’autorità preposta.
A valle del sistema di trattamento va sempre predisposto un pozzetto fiscale per il campionamento delle acque.

Comma 5: le altre casistiche

Il comma 5, infine, è relativo a tutte le casistiche non ricomprese nei commi 1 e 3 per le quali non sono generalmente richiesti interventi di trattamento, a meno di situazioni particolari quali lo scarico nei primi strati del sottosuolo che necessitano quindi di una maggiore protezione delle falde.
Ovviamente quanto indicato è solo una estrema sintesi dell’argomento che ha molte sfaccettature ed elementi di dettaglio che devono essere analizzati per il singolo caso.