Seleziona una pagina

Il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) viene nominato (art. 90 D. Lgs. 81/08), dal committente o responsabile dei lavori.

È una figura che troviamo nei cantieri in cui sia prevedibile la presenza di più imprese, anche non contemporanea, oppure nei cantieri in cui la necessità di subaffidare/subappaltare delle lavorazioni intervenga dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa.

Abbiamo già parlato del ruolo del Coordinatore della Sicurezza, concentrandoci in particolare sulla fase di progettazione, che consiste nella redazione del Piano di Sicurezza e, più in generale, del progetto della sicurezza del cantiere. Il progetto deve essere specifico del singolo intervento e deve analizzare tutte le peculiarità che possono incidere in termini di sicurezza sia dell’esterno verso il cantiere che viceversa.

Quando è necessario nominare un Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione?

Rispetto al passato, la normativa è attualmente molto chiara su quali siano le condizioni per cui è necessario nominare un Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero la presenza di due imprese all’interno dello stesso cantiere, anche non contemporanea.

Consideriamo, ad esempio, un intervento per la realizzazione di un’area a parcheggio con nuovo impianto di illuminazione. Generalmente, l’Impresa delle opere stradali realizza:

  • i movimenti terra;
  • le reti di sottoservizi (meteorica, cavidotti, etc.);
  • i plinti per l’illuminazione.

Le lavorazioni di tipo elettrico (tiro cavi, installazione punti luce, collegamenti ai punti di alimentazione) sono realizzate da personale specializzato appartenente ad altra Impresa.

Si configura quindi come presenza di due imprese, anche se l’installazione delle opere elettriche viene fatta a completamento di quelle stradale e le due imprese non si incontrano mai in cantiere.
Il motivo è chiaro: sta al coordinatore evitare che si incontrino, al fine di evitare sovrapposizioni non necessarie che potrebbero creare problemi in termini di sicurezza. Deve quindi esserci una figura che ha il compito di coordinare le modalità di ingresso al cantiere allo scopo di limitare, per quanto possibile, le interferenze.

Lo sfasamento può essere di due tipi:

  • temporale (ovvero ingresso in tempi successivi delle diverse imprese se le lavorazioni lo consentono);
  • spaziale (quindi il lavoro in contemporanea di due imprese in punti diversi del cantiere).

Ovviamente, nella realtà non è mai così semplice, poiché si deve tenere conto anche della disponibilità dei materiali, delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono variare in modo sostanziale il cronoprogramma previsto. Chiaramente ogni situazione andrà valutata e risolta singolarmente per lo specifico intervento.

Le figure che affiancano il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

In affiancamento al CSE sono presenti figure specifiche dell’Impresa:

  • Datore di Lavoro;
  • Preposti;
  • RSPP.

Esse hanno compiti di sicurezza anche più continui rispetto al Coordinatore, la cui presenza non è richiesta in modo costante in cantiere.

Oltre alla parte esecutiva vera e propria, di cui si è fatto cenno sopra, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha anche un compito “amministrativo” di verifica della documentazione delle Imprese, in particolare deve valutare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle singole imprese, che questo sia coerente con il PSC. Generalmente, soprattutto nell’ambito dei Lavori Pubblici, è sostanzialmente il CSE che, effettuate le verifiche documentali, autorizza l’ingresso in cantiere delle diverse imprese.

La verifica del Piano Operativo della Sicurezza delle Imprese da parte dello Studio di Ingegneria

La procedura dello Studio prevede di compilare un verbale di validazione per ciascun POS ricevuto, verificando in particolar modo la formazione degli addetti e i relativi aggiornamenti.
Si preferisce inoltre l’indicazione di tutti i nominativi degli addetti che possono essere presenti in cantiere, con i relativi ruoli, al fine di poter individuare eventuali difformità in fase di sopralluogo.

Il verbale serve per individuare eventuali lacune da segnalare all’Impresa, in modo che possano essere verificate e risolte. Una volta che tutti i punti del verbale sono soddisfatti, l’Impresa può entrare in cantiere e procedere con le proprie lavorazioni.

Caso particolare: il lavoratore autonomo

Il lavoratore che lavora da solo, senza vincolo di subordine a nessuno, non è soggetto alla redazione del POS.
E’ una figura non sempre di facile gestione, soprattutto, per esperienza personale, nell’ambito dell’edilizia: in questo settore la presenza di singoli artigiani (idraulici, elettricisti, muratori, fabbri, etc.) è sicuramente maggiore rispetto ai lavori stradali, di solito più strutturati.

Il lavoratore autonomo non deve redigere il POS, ma in ogni caso la sua presenza in cantiere deve essere segnalata al Coordinatore e comunque autorizzata con la verifica dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa (iscrizione alla Camera di Commercio, DURC, etc.).

Durante l’esecuzione dei lavori, lo Studio Ing. Ambrosi procede poi alla redazione di un verbale per ogni visita di cantiere effettuata, in cui vengono segnalate eventuali difformità o pericoli, con le relative richieste di messa in sicurezza. Anche in questo caso, le difformità possono essere sia di tipo amministrativo (la mancanza di documenti) che esecutivo, e devono essere tempestivamente risolte.
Il verbale è accompagnato da documentazione fotografica rappresentativa di particolari elementi e/o fasi di lavoro e costituisce di fatto un aggiornamento e completamento al PSC, pertanto va sempre custodito in cantiere.